RegolamentoCapo VI

Art. 43

Passaggio di soldati a trombettieri, e viceversa.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 175. Il passaggio dei soldati a trombettieri è ordinato dal comandante del Corpo; i passaggi dei trombettieri a soldati devono essere autorizzati dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-43

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