Regolamento›Capo VI
Art. 38
Destinazione dei militari agli squadroni del Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 161. I militari d'ogni grado nuovi ammessi nel Corpo, e così pure quelli che vi sono promossi, sono dal comandante del Corpo assegnati agli squadroni secondo che egli ravviserà opportuno.
Egli trasferisce pure i militari d'ogni grado, d'uno in altro squadrone, previa però, quanto ai capitani, l'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-38