RegolamentoCapo V

Art. 34

Montura dei sott'uffiziali, caporali e soldati, sia a piedi che a cavallo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 138. Nella gran montura, i sott'uffiziali, caporali e soldati vestono la tunica colle spalline, l'elmo, od il kepy scoperto ed i cordoni. La montura festiva è quale la gran montura, meno i cordoni. § 139. Nella montura ordinaria i sott'uffiziali vestono la tunica di piccola divisa; i caporali e soldati la giubba, l'elmo, kepy coperto, od il berretto. In questa montura i sott'uffiziali, sempre quando non siano sotto le armi, possono far uso del cinturino nero, il quale potrà bensì essere verniciato, ma dello stesso modello del bianco, e giammai cucito in bianco od in colore. § 140. Nella montura di via vestono la tunica colle spalline, l'elmo, od il kepy coperto, ed il pastrano ad armacollo, dalla spalla destra al fianco sinistro. § 141. La piccola montura, o la montura di fatica, consiste nella tunica di piccola divisa pel sott'uffiziale, e nella giubba pei caporali e soldati, berretto di fatica, ed anche pantalone di tela, secondo quanto può venir stabilito dal comandante del Corpo. § 142. La truppa, sia riunita sotto le armi, che isolata, dovendo far uso del pastrano, deve costantemente calzarne le maniche, abbottonarlo sul petto, e cingerne la cintura, rivoltando indietro le due estremità del bavero ogniqualvolta farà uso della sciabola o della lancia. § 143. La truppa tanto in servizio a piedi, e a cavallo, che uscendo a diporto, deve far uso di guanti. § 144. Per la bassa-forza a cavallo sono pure stabilite tre diverse monture: a) La grande montura; b) La montura di via; c) La piccola montura. § 145. Nella grande montura, la carica sarà composta del pastrano, che in tal caso sarà sulla sella al luogo indicato; della valigia cogli stivali, e della saccoccia con tutti i suoi effetti: si ometterà di caricare gli altri oggetti, a meno che venga specialmente ordinato. § 146. Nella montura di via i cavalli saranno caricati di tutto punto, il pastrano sarà a tracolla. Per le esercitazioni si potrà prescrivere la montura di via senza gualdrappa. Nelle marcie, ed allorchè è fangoso il terreno, si alzeranno le punte delle gualdrappe, la cavezza preferibilmente rimarrà sulla testa del cavallo, in modo che la testiera si trovi dietro alle testiere della briglia e del filetto. § 147. La piccola montura è quella in cui, sebbene si abbiano tutte le armi, si veste la giubba, ed il berretto, o kepy, elmo ecc. ed il cavallo è guernito della semplice sella e briglia. § 148. Occorrendo di far uso delle armi nel mentre che si indossa il pastrano, devesi fermare il bavero col solo bottone fisso alla linguetta posta all'estremità inferiore del medesimo, gettandolo quindi indietro, e facendolo passare sopra la testa. § 149. Gli attendenti degli uffiziali e gl'inservienti alla mensa degli uffiziali vestono il pantalone ed il berretto di divisa ed una giubba di panno turchino coi bottoni di divisa del rispettivo Corpo. Nell'estate sostituiscono al pantalone ed alla giubba di panno un pantalone ed una giubba di fatica. Questa montura non avrà nulla che accenni a livrea, l'uso della quale è severamente proibito per tutti i militari sotto le armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-34

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Montura dei sott'uffiziali, caporali e soldati, sia a piedi che a cavallo. (Art. 34 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo