RegolamentoCapo V

Art. 37

Segni di lutto.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 159. L'uffiziale cui sia occorsa la morte di qualche congiunto, può portare in segno di lutto un velo al braccio sinistro, ed attorno alla dragona, o solamente al braccio, secondo la prossimità della parentela, purchè ne ragguagli prima gerarchicamente il comandante del Corpo. § 160. Il velo all'elmo, od al kepy, alla sciarpa, alle trombe, ed agli istrumenti musicali non si porta che per lutti generali ordinati dal Ministero. Però nelle funzioni funebri sono sempre parate a lutto le trombe, e gli istrumenti musicali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-37

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