RegolamentoCapo V

Art. 32

Osservanza della divisa militare. Distinzione delle monture.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 121. La divisa militare è una foggia di vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i Corpi cui appartengono ed i gradi onde sono insigniti. I militari in servizio effettivo devono sempre vestire la divisa, salvo che ne siano espressamente dispensati, ed è loro rigorosamente vietato di variare le forme e le dimensioni, come pure di tener estensibili catenelle, ciondoli, ed altri simili oggetti estranei alla stessa. § 122. Essa si veste in cinque maniere che sono: 1° La gran montura; 2° La montura festiva; 3° La montura ordinaria; 4° La montura di via; 5° La piccola montura. § 123. Spetta al comandante del Corpo stabilire i giorni, le ore e le circostanze in cui abbiasi a vestire l'una o l'altra montura, salve le generali regole infraindicate, e le istruzioni del Ministero della guerra, del comandante del dipartimento, della divisione, o della brigata. I reggimenti Ussari e Guide uniformeranno le diverse monture sia a piedi che a cavallo, in conformità a quanto vien prescritto per gli altri reggimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-32

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Osservanza della divisa militare. Distinzione delle monture. (Art. 32 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo