Regolamento›Capo V
Art. 32
Osservanza della divisa militare. Distinzione delle monture.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 121. La divisa militare è una foggia di vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i Corpi cui appartengono ed i gradi onde sono insigniti.
I militari in servizio effettivo devono sempre vestire la divisa, salvo che ne siano espressamente dispensati, ed è loro rigorosamente vietato di variare le forme e le dimensioni, come pure di tener estensibili catenelle, ciondoli, ed altri simili oggetti estranei alla stessa.
§ 122. Essa si veste in cinque maniere che sono:
1° La gran montura;
2° La montura festiva;
3° La montura ordinaria;
4° La montura di via;
5° La piccola montura.
§ 123. Spetta al comandante del Corpo stabilire i giorni, le ore e le circostanze in cui abbiasi a vestire l'una o l'altra montura, salve le generali regole infraindicate, e le istruzioni del Ministero della guerra, del comandante del dipartimento, della divisione, o della brigata.
I reggimenti Ussari e Guide uniformeranno le diverse monture sia a piedi che a cavallo, in conformità a quanto vien prescritto per gli altri reggimenti.
Storico versioni
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