RegolamentoCapo IV

Art. 28

Di alcuni altri segni di rispetto.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 105. Passando un superiore, il militare che fosse seduto, od avesse in bocca sigaro, o pipa, od altro, deve alzarsi in piedi, e volgendosi verso di lui, togliersi gli stessi dalla bocca, e salutare. § 106. Parlando ad un superiore, il militare deve rimanersi nella posizione di guard-a-voi, e stare nella posizione del saluto fino a che il superiore accenni di cessarlo. § 107. Gli uffiziali che si presentano ad un superiore in una camera si scoprono il capo, quando la loro visita è per servizio, o per dovere, e attendono, per accommiatarsi, di esserne invitati. § 108. I sott'uffiziali, caporali e soldati prendono in tal caso la posizione del saluto senza scoprirsi il capo, e per andarsene attendono di essere accommiatati. § 109. I militari, che senza esservi comandati, entrassero nelle sale del Parlamento nazionale in occasione di sedute pubbliche, od in quelle d'udienza dei Regii tribunali, o che convenissero alle adunanze elettorali per esercitare i loro diritti politici, devono scoprirsi il capo, ed entrare senz'armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-28

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