RegolamentoCapo IV

Art. 31

Uffiziali di passaggio nella capitale.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 120. Gli uffiziali generali e superiori, ed i capitani in servizio effettivo, che per qualsiasi motivo si rechino alla capitale, o vi siano di passaggio e vi si soffermino nel giorno destinato per le udienze, sono tenuti di presentarsi al Ministro della guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-31

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Uffiziali di passaggio nella capitale. (Art. 31 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo