Regolamento›Capo IV
Art. 30
Altre visite di dovere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 114. Gli uffiziali subalterni fanno visita al proprio capitano quando prende o lascia il comando dello squadrone, o quando vi entrano, o ne escono essi stessi.
§ 115. Gli uffiziali nominati nel Corpo fanno visita a tutti gli uffiziali di grado superiore al loro, cominciando dai capitani, ed i sottotenenti visitano pure i luogotenenti del proprio squadrone.
§ 116. Ogni comandante di distaccamento, se uffiziale superiore, od in caso contrario l'uffiziale superiore di servizio, presenta al comandante del Corpo gli uffiziali del distaccamento prima che partano, e così pure al loro ritorno.
§ 117. Prima di partire in licenza (escluse le piccole licenze) gli uffiziali si presentano al proprio comandante di squadrone, agli uffiziali superiori ed al comandante del Corpo, e fanno le stesse visite in ordine inverso al loro ritorno.
§ 118. Gli uffiziali superiori, nuovi nominati nel Corpo, e che vanno in licenza, o in distaccamento, o ne ritornano, sono presentati dal comandante del Corpo ai comandanti della brigata, della divisione e del dipartimento, e nei luoghi dove non risiedono questi comandi, al comandante della piazza, purchè non sia loro inferiore in grado ed in anzianità.
Gli uffiziali inferiori sono, nelle dette circostanze, presentati alle stesse autorità sovra indicate dall'uffiziale superiore di servizio.
§ 119. Il comandante sia del Corpo, che della brigata, della divisione, o del dipartimento militare, può sempre opporsi alla partenza in licenza degli uffiziali.
Storico versioni
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