RegolamentoCapo V

Art. 33

Montura degli uffiziali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 124. Nella gran montura gli uffiziali vestono la tunica colle spalline, l'elmo od il kepy scoperto, il cinturino d'argento, la giberna, ed i cordoni. Essa si osserva nelle solennità, nelle presentazioni e visite al Ministro della guerra, nei Consigli di guerra e di disciplina, nelle visite di Corpo e di dovere, nei balli, nelle serate, che hanno un carattere uffiziale, e nelle feste pubbliche. § 125. La montura festiva consiste nella tunica colle spalline, elmo, kepy scoperto, e cinturino d'argento. Questa s'indossa, oltre ai giorni festivi, anche ai balli, alle serate, e nelle feste pubbliche, sempre che non vi sia l'intervento delle LL. MM. o dei RR. PP., nel qual caso si osserverà il paragrafo precedente. § 126. Nella montura ordinaria gli uffiziali vestono la tunica colle spalline, l'elmo o kepy coperto, ed il cinturino di cuoio. Essa si osserva: a) Nei servizi ordinari di piazza e di quartiere; b) E fuori di servizio dopo il mezzodì sino a notte dei giorni non festivi, nella capitale, ed in tutte le città e luoghi dove si trovi temporaneamente la R. Corte ed i PP. RR. e nei capi-luoghi di dipartimento. Negli altri capi-luoghi di divisione, o sotto-divisione militare, si osserva pure nei giorni ed ore predette la montura ordinaria, sostituendo però il berretto al kepy, salvo che altrimenti prescriva il comandante della divisione. § 127. In piccola montura gli uffiziali vestono la tunica senza spalline, il berretto di fatica, ed il cinturino di cuoio. Essa si osserva: a) Nei servizi di fatica, nelle scuole dei Corpi, nell'andata ai bagni, od in quelle istruzioni in cui sia prescritta; b) E fuori di servizio può vestirsi quando giusta le regole suddivisate, o per disposizione superiore non sia prescritta la montura ordinaria, o la gran montura. § 128. Nella montura di via, gli uffiziali vestono la tunica colle spalline, elmo, o kepy coperto, ed il cinturino nero, e tutti hanno la bandoliera e giberna coperta, ed il pastrano come è prescritto per la truppa. § 129. Con qualunque montura gli uffiziali devono sempre essere armati, e calzare guanti di pelle bianca scamosciata; soltanto nelle feste da ballo, o serate possono far uso di guanti glaces gialli o bianchi. Nella gran montura, e nella festiva, e nella montura ordinaria, essi usano la dragona in oro, e colla piccola montura, o quella di via, possono far uso della dragona di cuoio nero verniciato. § 130. Essi portano la sciarpa ad armacollo da destra a sinistra quando intervengono sotto le armi collo stendardo, nei servizi armati, e disarmati in quartiere, e fuori, nelle parate, nelle visite di Corpo a superiori al grado di maggiore, quando sono comandanti di Corpo o di circondario, o capi di un servizio, nei Consigli di guerra, o di disciplina, e quando si presentano a S. M. il Re, ed ai RR. Principi, o si recano a Corte, escluse le circostanze di balli o di feste. § 131. Ogniqualvolta i comandanti di Corpo vestano la gran montura colla sciarpa, o si rechino a Corte, orneranno l'elmo od il kepy col pennacchietto (aigrette). § 132. Gli uffiziali sotto le armi devono far uso del pastrano soltanto quando viene ordinato per la truppa, nelle quali circostanze lo vestono pure come è prescritto per la medesima. § 133. Gli uffiziali possono indossare lo spencer, sia fuori servizio, che pel servizio interno del quartiere, ed alle diverse istruzioni di dettaglio. Per indossarlo poi sotto le armi, si richiede l'autorizzazione del comandante del reggimento, od apposito ordine di esso. § 134. La bardatura dei cavalli degli uffiziali sarà stabilita in armonia colla montura ordinata dal comandante del Corpo per i medesimi, e sarà classificata nel seguente modo: a) La gran montura; b) La montura di via; c) La piccola montura. § 135. Nella gran montura il cavallo avrà la briglia di parata, e la gualdrappa. Il pastrano sarà posto sulla sella sotto la gualdrappa. § 136. Nella montura di via i cavalli saranno imbardati come nella gran montura; colla sola differenza che il pastrano sarà portato dall'uffiziale ad armacollo. § 137. Nella piccola montura si farà uso della sella inglese con piccola sotto-coperta di panno turchino, come è prescritto, e briglia inglese nera con fibbie di metallo bianco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-33

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Montura degli uffiziali. (Art. 33 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo