RegolamentoCapo V

Art. 36

Dell'abito borghese.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 156. Gli uffiziali che hanno facoltà di vestire l'abito borghese s'asterranno dal vestire con questo alcun oggetto di divisa militare. § 157. È vietato ai militari che concorrono al servizio della guardia nazionale di vestire in tale circostanza, nè in tutto nè in parte le divise proprie dell'Esercito. § 158. Quando si presentano in abito borghese in una caserma, od in qualunque luogo vi sia truppa riunita, il Ministro della guerra, od il comandante del dipartimento, della divisione, o brigata rispettiva, ed annunciandosi nella loro qualità rispettiva, siano riconosciuti, è loro dovuta piena ubbidienza e subordinazione.
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Dell'abito borghese. (Art. 36 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo