Regolamento›Capo V
Art. 36
Dell'abito borghese.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 156. Gli uffiziali che hanno facoltà di vestire l'abito borghese s'asterranno dal vestire con questo alcun oggetto di divisa militare.
§ 157. È vietato ai militari che concorrono al servizio della guardia nazionale di vestire in tale circostanza, nè in tutto nè in parte le divise proprie dell'Esercito.
§ 158. Quando si presentano in abito borghese in una caserma, od in qualunque luogo vi sia truppa riunita, il Ministro della guerra, od il comandante del dipartimento, della divisione, o brigata rispettiva, ed annunciandosi nella loro qualità rispettiva, siano riconosciuti, è loro dovuta piena ubbidienza e subordinazione.
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