Regolamento›Capo VI
Art. 41
Ulteriori variazioni dei miliari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 173. L'avanzamento dei militari dall'uno all'altro grado, od impiego, i passaggi degli uffiziali dall'una all'altra posizione, i passaggi dei sott'uffiziali, caporali e soldati dalla categoria provinciale a quella d'ordinanza, e dall'uno all'altro Corpo, il loro invio in congedo illimitato, e i doveri che ivi loro incombono, il congedo assoluto e la giubilazione, seguono secondo le norme prescritte rispettivamente dalle leggi e dai regolamenti sull'avanzamento, sullo stato degli uffiziali, sul reclutamento, e sulle giubilazioni militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-41