Regolamento›Capo VI
Art. 42
Avvertenze riguardo ai passaggi di Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 174. Allorchè talun militare viene comunque trasferto ad altro Corpo, il Corpo perdente:
Se si tratta di uffiziale, manda al ricevente per via del Ministero di guerra, lo stato caratteristico, l'estratto matricolare, e l'elenco delle punizioni modello n.° 10.
E se si tratta di sott'uffiziale, caporale o soldato, gli manda invece direttamente il foglio d'assento e di punizioni modello n.° 18 unitamente alla tabella di passaggio, e al foglio del conto individuale, secondo che prescrive il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi dell'Esercito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-42