Regolamento›Capo VI
Art. 44
Militari che cadono ammalati.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 176. I sott'uffiziali, caporali e soldati che sieno impediti per malattia di adempiere al loro dovere, devono prontamente dichiararlo al loro superiore immediato.
§ 177. Gli uffiziali ne informano immediatamente per iscritto l'ufficio di maggiorità, ed inoltre, se subalterni, il comandante lo squadrone a cui spetta di dichiararli ammalati sul rapporto modello n.° 31.
Gli uffiziali superiori ne avvertono direttamente il comandante del Corpo.
L'uffiziale che si dichiara ammalato non può uscir di casa durante le 24 ore.
§ 178. Dopo qualunque indisposizione o malattia l'uffiziale deve far nota la sua guarigione al proprio comandante di squadrone ed alla maggiorità; e quando la malattia abbia durato oltre a tre giorni, dovrà presentarsi al comandante del Corpo all'ora del rapporto del giorno successivo a quello di sua guarigione, nella montura prescritta per tale ora.
§ 179. Il comandante del Corpo può concedere, quando lo giudichi, alcuni giorni di convalescenza a quegli uffiziali che ne abbisognino, dietro dichiarazione del medico curante.
Storico versioni
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