RegolamentoCapo VI

Art. 48

Militari citati innanzi ai tribunali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 193. I militari citati per conto loro proprio in cause civili, possono ottenere di allontanarsi dal Corpo per presentarsi personalmente, ognorachè la loro personale comparizione sia espressamente ordinata dal tribunale, o debbano comparire innanzi al giudice del mandamento stesso ove dimorano, ovvero il comandante del Corpo riconosca per qualche eccezionale circostanza essere tale comparizione di molta importanza nell'interesse loro. § 194. A tal fine saranno aggregati ad un Corpo o distaccamento stanziato nel luogo dove devono comparire, e quando non vi stanzi alcun Corpo o distaccamento, vi rimarranno comandati con obbligo di presentarsi alla partenza ed al ritorno al comandante del circondario, ed in difetto di questi, al comandante dei carabinieri reali del luogo. I comandanti oradetti, e specialmente i comandanti di Corpo veglieranno perché questa disposizione non dia luogo ad abusi. § 195. Le citazioni di militari per comparire per conto proprio, o come testimonii in cause penali vogliono essere notificate al comandante del Corpo. Questi però permette sempre al militare citato di recarsi al tribunale ov'è chiamato, anche quando non ne sia stato egli avvertito, informandone però in questo caso il Ministro della guerra. Pei militari così citati si osserveranno le norme divisate al § precedente. § 196. Ove il militare citato a comparire personalmente in qualunque causa, ne sia impedito per malattia o per altro motivo legittimo, i comandanti di Corpo volgeranno per mezzo del comandante di circondario all'avvocato fiscale od al giudice, da cui provenne la citazione, i documenti giustificativi dell'impedimento.
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Militari citati innanzi ai tribunali. (Art. 48 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo