Regolamento›Capo VII
Art. 53
Matrimoni dei militari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 207. Niun militare, nè assimilato a grado militare (salvo i militari in congedo illimitato, nelle condizioni richieste dalla legge sul reclutamento) può contrarre matrimonio senza il permesso del Re emanato per organo del Ministero della guerra, se uffiziale od assimilato ad uffiziale, e del Ministro della guerra, se di grado inferiore.
§ 208. Tale permesso non è concesso ai graduati infradescritti se non comprovino nel modo prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore che l'uno o l'altro degli sposi od ambidue assieme posseggano un reddito annuo cioè di:
L. 1,200, corrispondenti al capitale almeno di L. 24,000, se uffiziale, od assimilato ad uffiziale.
L. 400, corrispondenti al capitale di L. 8.000, se sott'uffiziale di fanteria, cavalleria od artiglieria.
L. 300, corrispondenti al capitale di L. 6.000, se semplice carabiniere.
§ 209. Il comandante di Corpo, nel dar corso alla domanda di matrimonio, esprimerà il suo parere sulla sua convenienza, e porgerà tutti gli schiarimenti atti a porre il Ministero in grado di pronunziare con cognizione di causa, e impedir quelle unioni che possano riuscir di detrimento al servizio, ed al decoro del carattere militare.
§ 210. Riguardo alle domande dei sott'uffiziali, caporali e soldati egli specificherà il numero totale degli ammogliati presenti al Corpo e di quelli della categoria del grado stesso del richiedente.
§ 211. Gli uffiziali che contraessero matrimonio senza la voluta permissione incorrerebbero nella rivocazione dall'impiego a tenore della legge sullo stato degli uffiziali; i guardarmi verrebbero giubilati o riformati, se vi avranno diritto, ed in caso contrario licenziati dal servizio; ed i sott'uffiziali, caporali o soldati sarebbero mandati in un Corpo di disciplina quali semplici soldati, e provveduti di congedo assoluto tosto ultimata la loro ferma.
§ 212. Colui che nell'arruolamento volontario si fosse dichiarato celibe, e si riconoscesse ammogliato, verrà immediatamente congedato colla ritenenza dell'intiero assegnamento di primo corredo.
§ 213. I militari che, dopo ottenutane l'autorizzazione, abbiano contratto matrimonio, devono presentarne la fede autentica, che sarà unita a corredo delle variazioni matricolari.
Storico versioni
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