RegolamentoCapo VI

Art. 49

Delle diserzioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 197. Allorchè talun militare si assenta illegalmente dal Corpo, il comandante del medesimo deve darne avviso dopo le prime 24 ore, ed anche prima quando così consiglino le circostanze, ai comandanti del circondario ove stanzia il Corpo, e di quello cui il militare appartiene, ed ai carabinieri reali, accompagnando l'avviso con un estratto matricolare ove siano indicate tutte le circostanze aggravanti che accompagnano l'assenza. § 198. Se l'assenza riveste, a tenor della legge, di pieno diritto il carattere di diserzione, gli avvisi suddetti saranno dati immediatamente, e la diserzione sarà denunziata all'autorità giudiziaria militare. § 199. Allorchè il comandante del Corpo crederà dover denunziare disertore il militare assente illegalmente, egli lo farà mandando la denunzia all'autorità giudiziaria militare, ed avvisandone di nuovo l'arma dei carabinieri reali. Tale denuncia egli non potrà differire oltre i termini permessi dalla legge. Se il disertore fosse un surrogato, il comandante del Corpo ne darà quindi avviso al comandante del circondario cui appartiene il surrogante, ed al Ministro della guerra il quale sarà pure avvisato quando il disertore sia un assoldato. § 200. Qualora il disertore si costituisca al Corpo o ad altra autorità, oppure venga arrestato, ne informerà tosto le autorità anzidette, e adempierà inoltre alle prescrizioni del codice penale militare.
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Delle diserzioni. (Art. 49 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo