Regolamento›Capo VI
Art. 51
Decessi in tempo di guerra.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 203. In tempo di guerra e presso la truppa in campagna, si osserveranno, riguardo agli atti di morte, e generalmente rispetto agli atti di stato civile, le disposizioni apposite della mentovata legge 30 giugno 1837, e del R. Decreto 8 marzo 1855.
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