RegolamentoCapo IV

Art. 27

Onori alla Guardia Nazionale.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 104. Alla Guardia Nazionale riunita in armi, o vestita colla propria divisa sono dovuti gli stessi saluti ed onorificenze che sono stabiliti per l'Esercito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-27

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