Regolamento›Capo IV
Art. 27
Onori alla Guardia Nazionale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 104. Alla Guardia Nazionale riunita in armi, o vestita colla propria divisa sono dovuti gli stessi saluti ed onorificenze che sono stabiliti per l'Esercito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-27