Art. 45 · Delle assenze, e delle licenze in generale.
RegolamentoCapo VI

Art. 45

149 / 413

Delle assenze, e delle licenze in generale.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 180. Nessun militare può allontanarsi dal luogo di sua dimora senza averne ottenuto regolare autorizzazione. Ogni infrazione a questo divieto vuol essere severamente punita in via disciplinare, salvo che rivesta il carattere di un reato, nel qual caso si veglierà alla stretta osservanza della legge penale, giusta l'. § 181. Le licenze sono rette da uno speciale regolamento, che verrà sempre accuratamente osservato in ogni sua parte. § 182. I militari in licenza non possono far dimora nel luogo stesso dove è stanziato il Corpo cui appartengono, senza averne speciale facoltà dal comandante di questo. Essi devono tenere in ogni circostanza una condotta regolare e decorosa appunto come se fossero al Corpo. I comandanti di Corpo richiameranno immediatamente per via dei comandanti di circondario coloro che si comportassero diversamente, informandone, se si tratti d'uffiziali, il Ministero della guerra. § 183. Vestendo la divisa militare essi osservano strettamente le prescrizioni vigenti nella divisione e nella piazza ove dimorano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-45