Titolo XI
Art. 88
In vigore dal 14 mar 1948
Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-88