Titolo XI
Art. 92
In vigore dal 14 mar 1948
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-92