Titolo XI
Art. 89
In vigore dal 20 gen 1972
Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell' possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del.
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli , relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-89