Titolo X
Art. 86
In vigore dal 14 mar 1948
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-86