Titolo X
Art. 84
In vigore dal 20 gen 1972
Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-84