Titolo IX
Art. 82
In vigore dal 20 gen 1972
Ferme le disposizioni contenute negli , commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione può essere esercitata, dal Governo.
La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-82