Titolo VII
Art. 77
In vigore dal 14 mar 1948
Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.
A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-77