Titolo VI

Art. 75

In vigore dal 14 mar 1948
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanale dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo