Titolo VI
Art. 71
In vigore dal 14 mar 1948
La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-71