Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 20 gen 1972
Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.
In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-70