Titolo VI

Art. 74

In vigore dal 14 mar 1948
Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, e in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo