Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 20 gen 1972
Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall', per le autorizzazioni in materia di finanza locale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-69
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-69