Titolo VI
Art. 65
In vigore dal 20 gen 1972
La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.
Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-65