Titolo VI

Art. 65

In vigore dal 20 gen 1972
La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati. Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-65

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