Titolo VI

Art. 62

In vigore dal 20 gen 1972
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-62

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