Titolo VI

Art. 59

In vigore dal 20 gen 1972
Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-59

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Art. 59 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo