Titolo IV

Art. 54

In vigore dal 20 gen 1972
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun, gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-54

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