Titolo III

Art. 50

In vigore dal 14 mar 1948
Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-50

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