Capo II
Art. 46
In vigore dal 20 gen 1972
Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.
Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni.
Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-46