Capo II
Art. 42
In vigore dal 22 mar 1972
Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.
Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-42