Titolo II

Art. 40

In vigore dal 14 mar 1948
Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-40

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Art. 40 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo