Art. 40
Titolo II

Art. 40

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In vigore dal 14 mar 1948
Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-40