Titolo II
Art. 38
In vigore dal 14 mar 1948
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima, seduta successiva.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-38