Titolo II
Art. 39
In vigore dal 14 mar 1948
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-39