Capo II

Art. 44

In vigore dal 20 gen 1972
La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale di Trento, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-44

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Art. 44 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo