Capo II
Art. 44
In vigore dal 20 gen 1972
La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale di Trento, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.
Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-44