Titolo III
Art. 49
In vigore dal 20 gen 1972
I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.
Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata, in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-49