Titolo II
Art. 36
In vigore dal 14 mar 1948
Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-36