Titolo II

Art. 36

In vigore dal 14 mar 1948
Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-36

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Art. 36 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo