Titolo II
Art. 32
In vigore dal 14 mar 1948
Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-32