Titolo II

Art. 31

In vigore dal 14 mar 1948
Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-31

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Art. 31 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo