Titolo II

Art. 35

In vigore dal 14 mar 1948
Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-35

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Art. 35 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo