Titolo II
Art. 30
In vigore dal 20 gen 1972
La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-30