Titolo V
Art. 57
In vigore dal 14 mar 1948
Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-57